L’INAIL ha reso disponibile il nuovo Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022, in relazione agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, effettuati nel corso del 2021.
La domanda potrà essere presentata all’INAIL unitamente alla relativa documentazione probante entro il 28 febbraio 2022, a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno 2021.
L’INAIL predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, permettendo così agli interessati di poter meglio valutare quali tra questi interventi, da attuare entro il 31.12.2021, permettono il conseguimento della riduzione del premio per l’anno 2022.
Nel trasmettere in allegato il nuovo modello OT23/2022 e la Guida INAIL alla sua compilazione si evidenzia che:
La riduzione:
- ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT;
- è applicata nella misura fissa del 8%, nei primi due anni dalla data di inizio di attività della PAT;
- è stata confermata per l’anno 2021 nelle stesse percentuali dello scorso anno:
- – 28% per i datori di lavoro fino a 10 lavoratori/anno;
- – 18% per i datori di lavoro da 11 a 50 lavoratori/anno;
- – 10% per i datori di lavoro da 51 a 200 lavoratori/anno;
- – 05% per i datori di lavoro con oltre 200 lavoratori/anno.
- è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.
Tra le novità del modello:
- è stato inserito l’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.);
- è stato reintrodotto l’intervento relativo all’adesione al programma “Responsible Care” di Federchimica, denominato E-182;
- è stata prevista la possibilità di realizzazione dell’intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine per gli A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi);
- è stata esclusa la possibilità di realizzazione dell’intervento anche mediante noleggio o leasing per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali);
- è stata aggiornata la documentazione probante.